ho una domanda,le irrorazioni che tipo di lunghezza d'onda della luce solare ferma o riduce?
grazie
Rispondigrazie
grazie Zret,mi incuriosiva questo aspetto perchè avendo un impianto fotovoltaico noto nei giorni di irrorazione che sarebbero dovuti essere sereni, una perdita di potenza del 10 -15 %.
ora,sapendo su che principio funziona il fotovoltaico è chiaro che vi è una riflessione di uno spettro della luce,con conseguente perdita di efficenza.
per contro le irrorazioni parlo del 2011 - 2012 hanno prodotto un aumento della produzione in quanto a mio avviso in quegli anni vi sono state più giornate di sole del solito (effetto igroscopico indotto..) e quindi una sorta di effetto compensativo.
in ogni caso nel 2011 ho prodotto in 20 % in piu di quello stimato e "nessuno sà perchè.."
grazie
Rispondiora,sapendo su che principio funziona il fotovoltaico è chiaro che vi è una riflessione di uno spettro della luce,con conseguente perdita di efficenza.
per contro le irrorazioni parlo del 2011 - 2012 hanno prodotto un aumento della produzione in quanto a mio avviso in quegli anni vi sono state più giornate di sole del solito (effetto igroscopico indotto..) e quindi una sorta di effetto compensativo.
in ogni caso nel 2011 ho prodotto in 20 % in piu di quello stimato e "nessuno sà perchè.."
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commette reato di sostituzione di persona, spacciandosi per il sottoscritto. Diffidare di messaggi o comunicazioni di altro genere se non assolutamente certi di interloquire con il sottoscritto.
Dispositivo dell'art. 494 Codice Penale
Fonti - Codice Penale - LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) - Capo IV - Della falsità personale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (3), o un falso stato (4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno (6).
Note
(1) La finalità (dolo specifico) può anche essere di natura non economica (come lo scopo di evitare una perquisizione o la scoperta delle proprie azioni criminose), ovvero non illecita, come nel caso di chi si attribuisca un falso nome solo per stringere amicizia con persone facoltose.
(2) Si ha «sostituzione della propria all'altrui persona» ogni qual volta si assume un atteggiamento atto a far vedere che si è un'altra persona (è il caso di chi sostituendosi ad un candidato, sostiene un concorso pubblico al posto dell'effettivo candidato); tale sostituzione è sempre illegittima, per cui l'avverbio «illegittimamente» usato dal legislatore è superfluo. Tuttavia, come nota MAGGIORE, vi possono essere casi di sostituzione di persona legittimi, quando cioè la sostituzione sia consentita dalla legge o da un negozio giuridico: così, ad esempio, non vi è reato nel fatto dell'agente di polizia che assume la personalità di altri per scoprire un reato.
(3) Si ha «attribuzione di un falso nome» quando si assume un'identità diversa dalla propria.
Nome è qui inteso in senso ampio e comprende, oltre al nome di battesimo ed al cognome, anche la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita.
Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
Per MANZINI, ad integrare il reato basta anche il semplice mutamento di una vocale o consonante del proprio nome (es.: dire di chiamarsi «Lelio» mentre il vero nome è «Lel-lo»).
(4) Si ha «attribuzione di un falso stato» quando ci si attribuisce uno «status» (cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, parentela etc.) diverso da quello reale.
Non sono «status» agli effetti della norma né l'età, né la residenza, né il domicilio che «nulla dicono intorno alla posizione del soggetto nella società» (così PAGLIARO; contra MANZINI).
(5) Si ha «attribuzione di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici» quando si afferma di possedere una qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti (es.: proprietario, possessore, maggiore età, residenza, domicilio, professione etc.).
Occorre, tuttavia, che si tratti di qualità alla quale la legge riconnette effetti giuridici in relazione al rapporto o alla situazione in cui tale qualità è falsamente attribuita (PAGLIARO): pertanto, risponderà del reato il minore che si dichiari maggiorenne per stipulare un negozio giuridico ma non anche il minore che si dichiari maggiorenne solo per vanto.
(6) Cfr. art. 133, d.P.R. 14-2-1964, n. 237. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.
Rispondicommette reato di sostituzione di persona, spacciandosi per il sottoscritto. Diffidare di messaggi o comunicazioni di altro genere se non assolutamente certi di interloquire con il sottoscritto.
Dispositivo dell'art. 494 Codice Penale
Fonti - Codice Penale - LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) - Capo IV - Della falsità personale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (3), o un falso stato (4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno (6).
Note
(1) La finalità (dolo specifico) può anche essere di natura non economica (come lo scopo di evitare una perquisizione o la scoperta delle proprie azioni criminose), ovvero non illecita, come nel caso di chi si attribuisca un falso nome solo per stringere amicizia con persone facoltose.
(2) Si ha «sostituzione della propria all'altrui persona» ogni qual volta si assume un atteggiamento atto a far vedere che si è un'altra persona (è il caso di chi sostituendosi ad un candidato, sostiene un concorso pubblico al posto dell'effettivo candidato); tale sostituzione è sempre illegittima, per cui l'avverbio «illegittimamente» usato dal legislatore è superfluo. Tuttavia, come nota MAGGIORE, vi possono essere casi di sostituzione di persona legittimi, quando cioè la sostituzione sia consentita dalla legge o da un negozio giuridico: così, ad esempio, non vi è reato nel fatto dell'agente di polizia che assume la personalità di altri per scoprire un reato.
(3) Si ha «attribuzione di un falso nome» quando si assume un'identità diversa dalla propria.
Nome è qui inteso in senso ampio e comprende, oltre al nome di battesimo ed al cognome, anche la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita.
Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
Per MANZINI, ad integrare il reato basta anche il semplice mutamento di una vocale o consonante del proprio nome (es.: dire di chiamarsi «Lelio» mentre il vero nome è «Lel-lo»).
(4) Si ha «attribuzione di un falso stato» quando ci si attribuisce uno «status» (cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, parentela etc.) diverso da quello reale.
Non sono «status» agli effetti della norma né l'età, né la residenza, né il domicilio che «nulla dicono intorno alla posizione del soggetto nella società» (così PAGLIARO; contra MANZINI).
(5) Si ha «attribuzione di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici» quando si afferma di possedere una qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti (es.: proprietario, possessore, maggiore età, residenza, domicilio, professione etc.).
Occorre, tuttavia, che si tratti di qualità alla quale la legge riconnette effetti giuridici in relazione al rapporto o alla situazione in cui tale qualità è falsamente attribuita (PAGLIARO): pertanto, risponderà del reato il minore che si dichiari maggiorenne per stipulare un negozio giuridico ma non anche il minore che si dichiari maggiorenne solo per vanto.
(6) Cfr. art. 133, d.P.R. 14-2-1964, n. 237. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.
san valentino fatto di scie nel cielo dedicato a tutti i decerebrati di questo pianeta.
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/S-Valentino-senza-barriere-e-pregiudizi-thats-amore-Raccontami-la-tua-storia_321187916755.html
Ottimo contributo Straker & Zret, molto insightful. Ciao
Rispondihttp://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/S-Valentino-senza-barriere-e-pregiudizi-thats-amore-Raccontami-la-tua-storia_321187916755.html
Ottimo contributo Straker & Zret, molto insightful. Ciao
Ciao, scusate l'assenza negli ultimi gg nel aggiornarmi sul blog... riprendendo l'articolo precedente sulla neve, volevo sapere se qualcuno del blog ha per caso prelevato qualche campione di neve sulle nostre montagne, e abbia provato a verificare direttamente se mettendola in un recipiente effettivamente torna ad uno stato liquido acquoso o se invece si disperde senza produrre acqua, come nel caso di quella di cui si parlava ed analizzata in Romania. Sarebbe una ulteriore conferma fatta di persona, direttamente da "noi complottisti".
Riguardo al clima... nella zona sud-ovest milanese, si sta assistendo a un inverno in generale molto mite, la temperatura è andata rarissimamente sotto zero e cmq di pochi gradi sotto, e per lo più si sta mantenendo di qualche grado sopra lo zero, nel mentre si assiste anche a un continuo susseguirsi di piogge, magari non costanti e non tutti i giorni, ma continuative in ogni settimana; ma ci si è scordati di altri inverni dove da metà novembre a febbraio non cadeva nemmeno una goccia di pioggia.
RispondiRiguardo al clima... nella zona sud-ovest milanese, si sta assistendo a un inverno in generale molto mite, la temperatura è andata rarissimamente sotto zero e cmq di pochi gradi sotto, e per lo più si sta mantenendo di qualche grado sopra lo zero, nel mentre si assiste anche a un continuo susseguirsi di piogge, magari non costanti e non tutti i giorni, ma continuative in ogni settimana; ma ci si è scordati di altri inverni dove da metà novembre a febbraio non cadeva nemmeno una goccia di pioggia.
OT
ReplyDeleteStamattina ho incontrato due testimoni di geova che hanno cercato di rifilarmi uno dei loro opuscoli.
Dedico a loro e a tutti quelli come loro questo:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1560418_10152242689229432_2146109229_n.jpg
Spacciandosi per il sottoscritto??? ...
ReplyDeleteROSALIA Marciano
LOL
Forse il nostro Herr Kommandant ha delle crisi di identita' e si crede donna. O forse con il fratellonzo "imparato" fa' degli strani giochi...
DeleteOK, basta malignare.
Ecco due cazzari straker e zret che pur essendo totalemente incompetenti in materia di fotovoltaico non perdono l'occasione per dar sfogo alla loro ignoranza in materia scrivendo uno strafalcione ridicolo. Fanno davvero ridere sopratutto se lette da chi sugli impianti fotovoltaici ci lavora tutto il giorno
ReplyDeleteLasciando perdere le scemenze manco commentabili di zret sul dna e le scie chimiche vediamo che manca ad entrambe la cultura scientifica di base sulle celle fotovoltaiche non chè la conoscenza dello spettro elettromagnetico.
Le radiazioni UV invisibili all' occhio umano servono per la fotosintesi non la conversione in energia da parte delle celle fotovoltaiche le quali utilizzano la luce visibile e non i raggi UV quindi in caro synergy farebbe bene a rivolgere le sue domande ad un tecnico e leggersi un banale manuale piuttosto che a due improvvisati che non conoscono la materia e si inventano scemenze.
Sono arrivato a quando ci rubano l'azzurro e mi sono rotolato di sotto
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